Comune di Grotte

whistleblower

Il Comune di Grotte ha attivato un nuovo canale informatico di whistleblowing nell’ambito del Progetto WhistleblowingIT [WhistleblowingPA per le Pubbliche Amministrazioni] promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale.
La nuova piattaforma attivata prevede tre step fondamentali per l’effettuazione delle comunicazioni. Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato un codice che potrà vedere solamente il segnalante. Grazie a questo codice si potrà rientrare nella segnalazione inviata, leggere le risposte ed allegare eventuali altri documenti. Data l’importanza si raccomanda di salvare il codice per ogni buon uso.
Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingIT [WhistleblowingPA per le Pubbliche Amministrazioni], potrete visitare il sito www.whistleblowing.it
Il whistleblowing è uno strumento legale per segnalare eventuali condotte illecite che si riscontrano nell’ambito della propria attività lavorativa. Si ricorda che l’istituto del whistleblowing è rivolto sia ai dipendenti dell’ente che ai lavoratori e collaboratori di imprese che operano per la PA..
La legge n.179/2017 ha introdotto nuove e importanti tutele per coloro che segnalano e ha obbligato organizzazioni pubbliche e private ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e di tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Il Decreto Legislativo n.24/2023 ha poi confermato l’opportunità dell’utilizzo di canali che tutelino la riservatezza delle segnalazioni.
Segnalando attraverso questa nuova piattaforma online che il Comune di Grotte ha attivato, ci sono molti vantaggi per la vostra sicurezza e per una maggiore confidenzialità:
• la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario;
• la segnalazione viene ricevuta dal soggetto responsabile per la gestione delle segnalazioni (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – RPCT negli enti pubblici) e gestita garantendo, da un punto di vista tecnologico, la confidenzialità del segnalante e della segnalazione;
• il Responsabile EQ servizio gestione risorse umane e sistemi informatici sarà ufficio di supporto per l’istruttoria con il RPCT e per eventuali problemi di natura tecnica in costanza di utilizzo della piattaforma;
• la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il responsabile per il whistleblowing per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
• la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela della riservatezza è garantita in ogni circostanza.
Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingIT [WhistleblowingPA per le Pubbliche Amministrazioni], visita il sito whistleblowing.it. Il CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA prevede, oltre alla piattaforma informatica, che “il dipendente può effettuare la sua segnalazione mediante trasmissione cartacea della segnalazione in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura “non aprire - riservata/personale” con apposito modulo presente sul sito o tramite mail all’indirizzo del Segretario/RPCT …” ed all’uopo, per la segnalazione interna tramite mail al Segretario/ RPCT è individuato uno specifico diverso indirizzo allo scopo dedicato e cioè: whistleblower@comunedigrotte.org (come da Delibera di Giunta Municipale n.28/2024).
Sono legittimati alla segnalazione i soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro o di servizio con l’Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite, in particolare:
a) i dirigenti/responsabili EQ;
b) i dipendenti, stagisti, tirocinanti, volontari, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente;
c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l’Ente.
I tempi di gestione della segnalazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n.24/2023
Sono altresì previsti un canale di segnalazione esterno e la divulgazione pubblica. SEGNALAZIONE ESTERNA all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. n.24/23 il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- Nell’ambito del contesto lavorativo non è previsto un canale di segnalazione interna, è inattivo o non conforme;
- È stata già presentata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto riscontro;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna sarebbe inefficace o possa determinare un rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
DIVULGAZIONE PUBBLICA
È possibile effettuare una divulgazione pubblica secondo le condizioni e le modalità previste dall’art.15 del D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023.
AVVERTENZE
Si precisa che:
- La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al responsabile della struttura di appartenenza, al servizio personale, o al Comitato Unico di garanzia;
- la misura di tutela si riferisce al caso di segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili e non ad ipotesi diverse di soggetti non individuati o anonimi;
- le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dall’accesso documentale non possono essere riferibili ai casi in cui l’anonimato non può essere apposto per disposizione di legge speciale;
- coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione (anche gruppo di supporto individuato per come sopra per l’esame delle segnalazioni) sono obbligati alla riservatezza. La violazione degli obblighi di riservatezza comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l’eventuale responsabilità civile e/o penale.
Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
- generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del segnalante;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
È comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.
La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante.
Le segnalazioni anonime vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l’autore anche se recapitate tramite le modalità sopra previste non verranno prese in considerazione a meno che siano relative a fatti di particolare gravità ed il loro contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato
Documenti
Modello denuncia fatti di mala gestio dal 26-04-2024 (22 KB)
Inserito il: 26/04/2024
Ultima modifica il: 26/04/2024
Informativa trattamento dati (29.12 KB)
Inserito il: 26/04/2024
Ultima modifica il: 26/04/2024
Nota avvio procedura e informazione (100.94 KB)
Inserito il: 26/04/2024
Ultima modifica il: 26/04/2024
1a. Nota avvio procedure (174.83 KB)
Inserito il: 26/04/2024
Ultima modifica il: 26/04/2024
MODELLO DI DENUNCIA FATTI DI MALA GESTIO (48.5 KB)
Inserito il: 22/01/2024
Ultima modifica il: 22/01/2024