Norma di riferimento: art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021): “
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
Il regime agevolativo non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “
in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione
La definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante
cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati:
Il beneficio NON spetta nel caso in cui la pensione è maturata ESCLUSIVAMENTE in uno Stato estero, in tale ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU corredata da apposita autocertificazione utilizzando il modulo allegato.
Per informazioni 0922947505. Mail
tributi@comunedigrotte.org
Il Funzionario Responsabile
Dott. Giovanni Puleri