Comune di Grotte

Ordinanza Sindacale n. 42 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 – Cimitero comunale.

Pubblicata il 01/08/2020
Dal 01/08/2020 al 10/09/2020

ORDINA
  1. È prorogata l’efficacia dell’Ordinanza sindacale n. 32/2020 e s.m.i. fino al 10 settembre 2020;
  2. È disposta l'apertura al pubblico del Cimitero comunale:
    • dalle ore 8:00 alle ore 13.30 dal lunedì alla domenica;
    • dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei giorni di martedì e giovedì.
  3. È consentito l’ingresso alle persone munite di dispositivi di protezione individuale (utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca), con l’obbligo del rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento.
  4. Il rispetto delle procedure per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)” e s.m.i.
  5. È fatto obbligo alle imprese che eseguono lavori all’interno del cimitero comunale il rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 13 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” del DPCM del 11/06/2020.
  6. La presente Ordinanza ha efficacia dal 1° agosto al 10 settembre 2020.
 
DISPONE CHE
  1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell’Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell’esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
  2. Il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto ai titolari di pompe funebri ed alla cittadinanza.
  3. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell’Ordine.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Allegati

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Allegato ordinanza sindacale n. 42 cimitero (4).pdf 21.83 KB


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