Comune di Grotte

Ordinanza Sindacale n. 41 - Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Mercatino settimanale.

Pubblicata il 01/08/2020
Dal 01/08/2020 al 10/09/2020

ORDINA
  1. È prorogata l’efficacia dell’Ordinanza sindacale n. 31/2020 e s.m.i. fino al 10 settembre 2020;
  2. Lo svolgimento del mercato settimanale nelle sole giornate del giovedì, dalle ore 7.00 alle ore 13.30.
  3. Il rispetto delle seguenti misure:
  • Contingentamento degli ingressi e vigilanza degli accessi.
  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  • Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
  • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  • Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
  1. Il rispetto delle seguenti misure a carico del titolare di posteggio:
  • Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita.
  • È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
  • Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
  • In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
  • In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
  1. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere, a cura dell’esercente, collocati in appositi sacchetti che dovranno essere chiusi. Al termine del mercatino, la ditta incaricata del servizio provvederà al ritiro dei sacchetti. È vietato il deposito sparso dei rifiuti per terra né durante né alla fine del mercatino.
  2. La presente Ordinanza ha efficacia dal 1° agosto al 10 settembre 2020.
 
DISPONE CHE
  1. Il Corpo di Polizia Municipale, con l’ausilio del personale comunale ritenuto opportuno dal Responsabile di P.O., provvederà all’individuazione delle opportune misure organizzative e logistiche, tenendo in considerazione la localizzazione del mercato, le caratteristiche del contesto urbano, logistico e ambientale, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale, valutando, altresì, se necessarie, ulteriori misure quali:
    • Corsie mercatali a senso unico;
    • Posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
    • Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
    • Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
    • Ove ne ricorra l’opportunità si potrà procedere a valutare di sospendere la vendita di beni.

Allegati

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Allegato ordinanza sindacale n. 41 mercatino (4).pdf 26.69 KB


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