Comune di Grotte

Ordinanza Sindacale n. 44 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 – Accesso aree e strutture pubbliche

Pubblicata il 01/08/2020
Dal 01/08/2020 al 10/09/2020

ORDINA
 
  1. È prorogata l’efficacia dell’Ordinanza sindacale n. 33/2020 e s.m.i., fino al 10 settembre 2020.
  2. È vietata ogni forma di assembramento di persone.
  3. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del DPCM del 11/06/2020.
  4. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  5. È obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
  6. Non è consentita la fruizione del campo polivalente e del campetto di calcetto siti in via Ingrao, che rimangono chiusi.
  7. È consentita la fruizione del campo di calcio di via Seminerio per lo svolgimento di footing e/o passeggiate sportive.
  8. È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
  9. L’osservanza delle seguenti misure igieniche sanitarie:
  • lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
  1. La presente Ordinanza ha efficacia dal 1° agosto al 10 settembre 2020.
 
DISPONE CHE
  • Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell’Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell’esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
  • Il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
  • Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell’Ordine.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Allegati

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Allegato ordinanza sindacale n. 44 aree pubbliche (4).pdf 23.87 KB


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