Comune di Grotte

EMERGENZA CORONAVIRUS COMUNICATO DEL 22 MARZO 2020

Pubblicata il 22/03/2020
Dal 22/03/2020 al 30/06/2020

Si comunica alla Popolazione che il Presidente della Regione Siciliana, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, COVID – 19, ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20 marzo 2020.

Pertanto, SI INVITA TUTTA LA POPOLAZIONE a prenderne visione.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle nuove disposizioni.

1) Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione.

2) I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena.

3) I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico e al Dipartimento dell’ASP; tale obbligo grava anche per i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare; tale obbligo grava anche per i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi; anche questi ultimi saranno sottoposti al tampone rinofaringeo al termine dei quattordici giorni.

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NELL’ORDINANZA COMPORTA LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL’ART.650 DEL CODICE PENALE, SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE.

SI EVIDENZIA CHE DAL 20 MARZO 2020 CESSANO DI PRODURRE EFFETTI, OVE INCOMPATIBILI, LE PRECEDENTI MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19.


Allegati

Nome Dimensione
Allegato avviso del 22 03 2020.jpeg 313.83 KB


Facebook Twitter